Statuto

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita l’ASSOCIAZIONE  GENITORI A.Ge. di SERIATE (BG)
L’Associazione aderisce all’ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI – A.Ge., della quale accetta lo Statuto generale, le linee programmatiche, le direttive a carattere nazionale e gli oneri associativi.

ARTICOLO 2 – ASSOCIATI

Possono far parte dell’Associazione i genitori e coloro che legalmente o di fatto esercitano la potestà dei genitori, che accettano il presente Statuto e che versano la quota associativa. Possono aderire persone che condividono fini e scopi dell’A.Ge. anche se non genitori.

La quota è personale e non è trasmissibile ad altri.

L’ammissione del nuovo socio è disposta dal consiglio direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall’interessato, dietro pagamento della quota sociale all’atto dell’ammissione, nell’importo e con le modalità fissate annualmente dal consiglio Direttivo.

Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all’assemblea dei soci, la cui decisione non può essere impugnata.

ARTICOLO 3 – SCOPI

Scopi dell’Associazione sono: 

  • individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l’interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico;
  • sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass – media e dall’ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento;
  • fornire aiuto e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;
  • favorire percorsi di integrazione dei bambini con handicap e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;
  • promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;
  • contribuire al miglior compimento dell’opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc. ..), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
  • stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della comunità sociale;
  • intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari.

ARTICOLO 4 – IDENTITÁ

L’Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo e dell’Etica Cristiana.

ARTICOLO 5 – STRUTTURA

L’A.Ge. è un’associazione di solidarietà, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica della persona e di tutela dei diritti civili dei genitori.

È un Ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione.

È un’associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione. I soci hanno diritto di voto singolo per approvazione e modifica di statuto e di regolamento e per nomina degli organi direttivi.  Tutte le cariche associative sono gratuite.

Le prestazioni effettuate dagli associati all’interno di attività e progetti promossi e realizzati dall’associazione sono gratuite, fatte salve quelle relative a spese rimborsabili.

I soci hanno il diritto di voto e possono rivestire cariche sociali. Usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell’associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell’associazione.

ARTICOLO 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è formata da tutti gli iscritti all’Associazione in regola con il pagamento della quota annuale ed è presieduta dal Presidente.

Della convocazione dell’assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui i soci possono averne conoscenza. L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti eccetto quelle per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno. Può essere convocata dal presidente dell’Associazione o su richiesta di almeno 1/3 dei soci o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, ha la facoltà di modificare il presente Statuto ad esclusione dell’articolo 4 che definisce l’identità culturale dell’Associazione Genitori.

L’assemblea decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti. Ne elegge liberamente i membri tra quei soci che, regolarmente iscritti, abbiano espressamente accettato e sottoscritto il presente Statuto. Decide gli indirizzi programmatici dell’associazione, approva il rendiconto consultivo ed il bilancio preventivo.

Le deliberazioni sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; elegge nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere. E’ facoltà del consiglio prevedere l’elezione di un secondo Vice-Presidente.

È convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno ed essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo definisce e realizza il programma dell’associazione sulla base degli indirizzi dell’Assemblea.

Prepara ogni anno il rendiconto economico e finanziario dell’associazione ed il bilancio di previsione. Tiene rapporti costanti con gli Organi Collegiali delle scuole, con gli Enti Locali e con le varie istituzioni del territorio.

A maggioranza dei componenti, decide sull’esclusione di un socio quando danneggia materialmente e moralmente l’associazione, viola le norme statutarie e fomenta dissidi tra gli associati. Il socio escluso potrà ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i consiglieri.

ARTICOLO 9 – PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, è il rappresentante legale dell’Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ha il potere di firma e delega.

ARTICOLO 10 – COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti, in prima riunione, elegge un proprio Presidente.

Controlla l’andamento della gestione economica e finanziaria dell’associazione e partecipa, con diritto di parola, al Consiglio Direttivo, a cui comunica le proprie valutazioni.

ARTICOLO 11 – DURATA

Tutte le cariche associative hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate.

ARTICOLO 12 – FINANZIAMENTO

I proventi dell’associazione sono costituiti da:

  • quote associative;
  • erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
  • contributi di Enti ed Istituzioni a sostegno di attività e progetti;
  • entrate derivanti da attività svolte dall’associazione;
  • contributi pubblici;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 13 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad Associazione di analoga ispirazione culturale, operante in favore dei genitori o delle famiglie, secondo le indicazione dell’Assemblea e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitarie o ad Enti o Associazioni aventi finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile ed alle Leggi in materia, con particolare riguardo alle Leggi 266/1991 e 383/2000, alla Legislazione Regionale sull’Associazionismo di Promozione Sociale ed alle loro eventuali variazioni ed integrazioni.